SUPERBONUS DEL 110% CON REQUISITI PIU’ SEVERI
Per i lavoro iniziati dal 6 ottobre 2020 requisiti più elevati di isolamento
I due decreti c.d. “Requisiti” e “Asseverazioni” del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono stati pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre scorso ed individuano tutta una serie di dati che devono essere tenuti in considerazione al fine di poter godere della detrazione del superbonus al 110% e del bonus facciate, tra i quali la tipologia di interventi ammessi e i prezzi massimi.
Per i lavori iniziati successivamente al 6 ottobre, non potrà più essere utilizzato il vecchio decreto del 2008, con i relativi requisiti richiesti per gli interventi agevolati. Il nuovo decreto, per fruire degli incentivi fiscali, impone valori di prestazione tecnica molto più prescrittivi, sia per i valori di trasmittanza termica degli elementi di involucro opaco e trasparenti, sia per i parametri di efficienza delle macchine termiche (pompe di calore a gas o elettriche).
Nuovi valori di isolamento
Il valore di trasmittanza termica è il parametro tecnico che quantifica l’energia in ogni istante dispersa attraverso una superficie di un metro quadrato per ogni grado di differenza di temperatura tra gli ambienti separati. Nel nuovo decreto ci è un sensibile incremento rispetto alle trasmittanze minime previste per legge dal D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi: questo impone un maggiore spessore dell’isolante applicato oppure una efficace combinazione di più tecniche di isolamento.
Il nuovo decreto Requisiti impone valori di trasmittanza più stringenti anche per quegli interventi che godono delle più modeste aliquote ordinarie (65%-70%-75%), impattando in modo sensibile su tutta la filiera di realizzazione dell’intervento (dalla progettazione all’esecuzione).
Impianti termici
Per quanto riguarda gli impianti termici, il nuovo decreto propone precisi valori di riferimento per le pompe di calore elettriche e per quelle a gas. Dal punto di vista tecnico, vengono forniti dei valori minimi di Cop (Coefficient of performance) ed Eer (Energy efficiency ratio), rispettivamente l’indice di efficienza energetica della macchina in fase invernale (riscaldamento) ed estiva (raffrescamento).
Questi parametri indicano, volendo semplificare, quante unità di caldo e di freddo vengono erogate dalla macchina per ogni unità di energia utilizzata: tanto maggiore è il valore, tanto più efficiente sarà la macchina (e minori saranno consumi e costi).
La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla Uni En 14511. Un approccio analogo viene proposto per le pompe di calore a gas, per le quali vengono indicati i valori minimi di Gue (Gas utilization efficiency), sia in fase di riscaldamento (differenziato per le varie tipologie di macchina) sia per la fase di raffrescamento (è dato un valore unico minimo pari a 0.6).
Asseverazioni
Per beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi agevolati sul risparmio energetico qualificato (ecobonus, quindi, non per gli interventi antisismici, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), oltre che per la cessione a terzi o lo sconto in fattura dei crediti d’imposta del 110% generati dall’ecobonus, i tecnici abilitati, dovranno:
- asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’emanando D.M. 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo dal 6 ottobre 2020, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008;
- asseverare la congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; in pratica i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell’edilizia», edite da Dei.
In assenza di questi prezzari per gli interventi da eseguire, il tecnico determinerà i nuovi prezzi analiticamente, anche avvalendosi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio, per mq di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica), indicati all’allegato I del decreto requisiti, i quali sono comunque sempre utilizzati (anche nei suddetti calcoli analitici, punto 13.2 dell’allegato A) nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio, per gli impianti di climatizzazione invernale).
Riepilogo delle tipologie di interventi
Al fine di individuare gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che è necessario differenziare tra:
- interventi “trainanti”, rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico espressamente individuati dalla norma;
- interventi “trainati”, rappresentati dagli “altri” interventi di riqualificazione energetica, dall’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per i quali è possibile fruire della nuova detrazione esclusivamente se eseguiti unitamente ad un “intervento trainante”.
Detti interventi devono essere eseguiti su parti comuni condominiali, singole unità immobiliari, unità immobiliari funzionalmente indipendenti residenziali ed esistenti, con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 ed A/9 (per questi ultimi l’esclusione opera solo se non aperti al pubblico) e gli degli immobili utilizzati per lo svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Si rammenta che la nuova detrazione si affianca a quelle già vigenti e pertanto le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus”), nonché per quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) continuano a trovare applicazione con le consuete modalità.
Tavola riassuntiva
INTERVENTI TRAINANTI Sono rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico individuati dai commi 1 e 4 dell’art. 119 in esame |
DETRAZIONE MASSIMA
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Isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo, nel rispetto dei requisiti di trasmittanza tecnica |
Spesa massima € 50.000 se singola unità immobiliare o unità indipendente e con accesso autonomo di edificio plurifamiliare |
spesa massima € 40.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, fino a 8 unità |
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Spesa massima € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, oltre le 8 unità |
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Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici; - impianti di microcogenerazione o a collettori solari; - allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE |
spesa massima € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, fino a 8 unità |
spesa massima € 15.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, oltre le 8 unità |
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Interventi su: - edifici unifamiliari; - unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici; - impianti di microcogenerazione o a collettori solari; - caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al DM n. 186/2017, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE; - allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE. |
spesa massima € 30.000 per la singola unità immobiliare
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INTERVENTI TRAINANTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ANTISISMICO |
DETRAZIONE MASSIMA
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Interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013, ossia interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR: - con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017; - nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici eseguiti congiuntamente ai predetti interventi. |
Spesa massima € 96.000 se singola unità immobiliare |
Spesa massima € 96.000 Per il numero delle unità dell’edificio per gli interventi sulle parti comuni |
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Acquisto delle c.d. “case antisismiche”, di cui al art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, ossia di unità immobiliari parte di edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di un’impresa di costruzione / ristrutturazione che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvede alla rivendita. |
Spesa massima € 96.000 |
INTERVENTI TRAINATI Sono gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% esclusivamente nel caso in cui gli stessi sono eseguiti congiuntamente e contestualmente ad un intervento “trainante” |
DETRAZIONE MASSIMA
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Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL n. 63/2013 (c.d. “ecobonus”) |
spesa massima prevista per ciascun intervento dall’art. 14, DL n. 63/2013 |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013, c.d. “colonnine di ricarica”, compresi i costi per l’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW |
spesa massima € 3.000 per singolo intervento |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93, con cessione dell’energia non auto-consumata in sito / non condivisa per l’autoconsumo al GSE |
pesa massima € 48.000 per singola unità immobiliare e massimo € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto (€ 1.600 per kW se ristrutturazione) |
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati |
spesa massima € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo
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Contestuale effettuazione degli interventi
Per gli interventi “trainati” è possibile fruire della detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente / congiuntamente ad un intervento “trainante”. Nella circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se: “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.”
Considerato che le spese per gli interventi “trainanti” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione, le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e tra la data di inizio e di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Così, ad esempio, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi “trainanti” (rifacimento del c.d. “cappotto termico” o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020, le stesse non sono ammesse alla detrazione del 110% (in quanto antecedenti all’1.7.2020, data a decorrere dalla quale è possibile fruire della nuova detrazione) e non è possibile beneficiare di tale detrazione neppure per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi “trainati”) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati nel periodo di vigenza della detrazione del 110% (ad esempio, a settembre 2020).
Semplificazione delle assemblee condominiali
Il decreto Agosto ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea di condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolati con il c.d. “superbonus” sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
L’emendamento interviene sulla disposizione in esame estendendola anche alle deliberazioni riguardanti gli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi e l’adesione all’opzione per la cessione o lo sconto in fattura.
Viene inoltre previsto che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, l’assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità previste per la convocazione.
05/10/2020